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COME FARE PER

Violazione del codice della strada - MODALITA' DI RICORSO

Descrizione:

Violazione del codice della strada - modalità di ricorso


Come Fare:

Il cittadino che ritenga di aver ricevuto ingiustamente una sanzione amministrativa, può impugnare il verbale di accertamento di violazione emesso dalla Polizia Locale di Tarantasca facendo ricorso al Prefetto di Cuneo o in alternativa al Giudice di Pace di Cuneo.

Per fare ricorso è necessario attendere la notifica dello stesso che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione al Codice della Strada (nuovi termini in vigore dal 13/8/2010, per la modifica introdotta dall'art. 36, L. 29/7/2010 n. 120).

Al riguardo si precisa che non costituisce verbale il foglietto numerato (c.d. preavviso di violazione) che si può trovare sotto il tergicristallo di un autoveicolo in divieto di sosta in assenza del conducente: esso è semplicemente un preavviso di verbale.

Presupposto fondamentale per l'esperimento del ricorso è il non avere provveduto al pagamento della somma prevista ed indicata dal verbale.

 

Due sono le modalità di impugnazione:

1)Procedure per ricorsi al Prefetto (art.203 C.d.S.)

Chi può fare la richiesta?

Il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, oppure il proprietario o gli altri soggetti indicati nell’art.196 del C.d.S., che ritiene ingiusta o errata la sanzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto dichiaratosi conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Vorrei presentare ricorso: quanto tempo ho?

Si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata cioè quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.L. su strada, è stato compiutamente identificato, è stato redatto immediatamente il verbale il quale è stato contestualmente consegnato allo stesso.

Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S. come modificato dall’art.36 della L. 120/2010).

In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi al Comando di Polizia locale dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, sarà anche notificato l’atto.

Per fare ricorso occorre un modulo specifico?

Lo scritto difensivo, redatto in carta semplice, deve essere indirizzato al Prefetto competente (quello del luogo della commessa violazione) cioè: al Prefetto della Provincia di Cuneo  (se il verbale da opporsi è della Polizia locale di Tarantasca) (a sensi art. 203 del C.d.S.).

Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.).

Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.
Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.

Ricordarsi di sottoscrivere il ricorso (la mancata sottoscrizione rende inammissibile il ricorso).

Come faccio a presentare il ricorso al Prefetto?

Il ricorso al Prefetto può essere inoltrato con le seguenti modalità:

  • direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura – Via Roma n. 3 – 12100 CUNEO, consegnandolo a mano o spedendolo a mezzo raccomandata R/R.  
  • al Comando di che ha accertato la violazione, il quale farà da tramite per la consegna al Prefetto, inviandolo, per i verbali redatti dalla Polizia locale di Tarantasca, con raccomandata R/R all’indirizzo  Polizia Locale di Tarantasca, Via Vittorio Veneto n. 21, 12020 Tarantasca; oppure consegnandolo direttamente allo sportello della Polizia Locale di Tarantasca - Ufficio Front-Office: Via Vittorio Veneto n. 21  (orario: lun.-mar.-merc.-giov.-ven. 08,00/10,00 – giov. 15,00-17,00)

Come si conosce e quando si conosce l’esito del ricorso?

La risposta ad un ricorso è sempre dovuta, sia in caso di accoglimento che di rigetto del ricorso stesso, anche se i tempi di definizione variano a seconda delle modalità di presentazione del ricorso.

Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia locale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.

Se il ricorso è inviato direttamente alla Prefettura i tempi si allungano di ulteriori 30 giorni, poiché la Prefettura trasmette il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, al Comando di Polizia cui appartiene l’organo accertatore della violazione, per la necessaria istruttoria; quest’ultimo avrà 60 giorni di tempo per istruire la pratica e formulare le doverose controdeduzioni.

La Prefettura, esaminati il verbale e gli atti prodotti del Comando accertatore nonché il ricorso e i documenti allegati, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte del Comando accertatore, emette un provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.

Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dall’emissione.

Decorso tale termine senza che sia stata adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.

Il cittadino comunque deve attendere la comunicazione/notifica dell’esito dell’opposizione che sarà effettuata dall’organo accertatore.

Attenzione: se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell’avvenuta audizione.

Se il Prefetto non accoglie il mio ricorso quanto dovrò pagare?

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale).

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento del Prefetto, all'ufficio indicato nella stessa ingiunzione.

In caso in cui venga rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).

In caso di mancato pagamento dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese e verrà iscritto a ruolo attivando la procedura esecutiva prevista dalla legge.

E se non sono d’accordo con quanto stabilito dal Prefetto?

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, consegnandola direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace oppure inviandola tramite raccomandata R/R  secondo le modalità indicate nell’art.205 C.d.S. che rimanda alle procedure regolate dall'articolo 6 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

2) Procedura per ricorsi al Giudice di Pace (art.204-bis C.d.S.)

In alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o il proprietario del veicolo o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del C.d.S., qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione

L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150, secondo le modalità del rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalla disposizioni contenuto nello stesso art.7 del D.Lgs n.150/2011.

Quando è possibile il ricorso al Giudice di Pace.

Il ricorso va presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica del verbale, (ovvero 60 giorni se ricorrente risiede all’estero) sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti (termini modificato dall’art.34 del D.Lgs 1/9/2011 n.150).

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Per presentare ricorso, non è necessaria l’assistenza di un avvocato, poiché la parte può stare in giudizio personalmente.

Per fare ricorso occorre un modulo specifico?

Lo scritto difensivo, redatto in carta semplice, va indirizzato al Giudice di Pace e va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria del Giudice di Pace di Cuneo, Via Antonio Bassignano 10, 12100 Cuneo, o inoltrato tramite raccomandata R/R.

Alla presentazione del ricorso, il cancellerie preposto provvederà a formare il fascicolo per l’ufficio e a timbrare una copia del ricorso restituendola all’istante.

Cosa devo scrivere nel ricorso?

Il ricorso deve contenere tutti questi elementi:

- dati del ricorrente
- gli estremi del verbale al quale ci si oppone con l’indicazione del Comando accertatore
- la richiesta di annullamento del verbale in oggetto
- le motivazioni in base alle quali si chiede questo annullamento
- la firma dell’interessato.
Oltre al verbale notificato si può allegare tutta la documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione da parte del Giudice di Pace nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.

Cosa fa il Giudice di Pace?

Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.

Il Giudice di Pace fissa una udienza al quale il ricorrente o suo legale deve essere presente e al termine della quale il Giudice emette sentenza decisiva.

Se il ricorrente o il suo avvocato non si presentano alla prima udienza del Giudice senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile, il verbale impugnato: ciò significa che il verbale, per un importo pari alla metà del massimo edittale, resta a carico del trasgressore e il ricorso si considera come mai presentato. Il Giudice può decidere diversamente se l’illegittimità del verbale impugnato risulti dalla documentazione presentata dal ricorrente, o se l’autorità convenuta non ha depositato gli atti.

Come si conclude il procedimento?

All'udienza il Giudice di pace, sentite le parti, si pronuncia come segue

  • accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione che però non può essere inferiore al limite minimo edittale stabilito dalla legge; può disporre del pagamento delle spese di giudizio.
  • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il Giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

In caso in cui venga emessa una sentenza con la quale viene rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti). 

Il pagamento della somma in sentenza, deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore con le modalità di pagamento da questa determinate.

ATTENZIONE: secondo quanto stabilito al'art. 23 L. 689/1981, così come modificato dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 2 febbraio 2006, n.40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al Tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.

La possibilità di proporre appello direttamente al Tribunale contro le sentenze del Giudice di Pace, viene riconfermata dal D.Lgs. n.150/2011.

ATTENZIONE La legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 (meglio nota come finanziaria 2010), all’art.1 comma 212 è stata prevista l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81.

Il contributo unificato risulta così determinato:

Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;

Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;

Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;

Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.

Il legislatore, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall’imposta di bollo, quindi il ricorso è esente da bolli, ma va apposta una marca di 8 euro per il rimborso forfettario di diritti di cancelleria; però  per le opposizioni il cui valore è inferiore a euro 1.033,00, il Ministero della Giustizia con nota  n. 4275 del 28 settembre 2010 ha chiarito come sia dovuto il solo contributo unificato di € 43,00 e non anche il pagamento della marca da bollo da € 8,00.

Come si paga il contributo unificato: Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488 si può pagare con le modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126 in tre modi, con modello F23, conto corrente postale o tabaccheria.

Avvertenza

Se entro i termini previsti non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale della sanzione a norme del Codice della Strada, costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689). 

 


Dove Rivolgersi:
Polizia Municipale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Ufficio Polizia Locale 
tel 0171 931921 int. 6
mail vigili@comune.tarantasca.cn.it

Documenti allegati:
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